Termini e condizioni generali

Condizioni generali di contratto di RMB/ENERGIE GmbH

 

I. Validità

  1. I nostri Termini e Condizioni Generali (di seguito denominati Termini e Condizioni) si applicano esclusivamente a tutti i contratti, le consegne, le installazioni, i servizi, compresi i servizi di consulenza, le informazioni, ecc. con e nei confronti dei nostri clienti. Non riconosciamo i termini e le condizioni del cliente che siano in contrasto con i nostri termini e condizioni o che si discostino da essi, a meno che non ne abbiamo espressamente accettato la validità. I nostri termini e condizioni si applicano anche se effettuiamo la consegna senza riserve sapendo che i termini e le condizioni del cliente sono in contrasto o si discostano dai nostri termini e condizioni.
  2. I nostri termini e condizioni si applicano anche a tutti i futuri contratti con il cliente nell’ambito del rapporto commerciale esistente.
  3. Il rapporto contrattuale con il nostro cliente sarà disciplinato esclusivamente dal diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.

 

II Conclusione del contratto, modifiche

  1. Tutti gli accordi presi tra noi e il cliente in relazione al contratto devono essere messi per iscritto.
  2. Le nostre offerte sono soggette a modifiche e possono essere revocate da noi in qualsiasi momento fino all’accettazione scritta da parte del cliente, a meno che non abbiamo espressamente designato la nostra offerta come vincolante. Tutti i contratti sono conclusi al momento della ricezione della nostra conferma d’ordine scritta, al più tardi al momento dell’esecuzione della consegna o del servizio. Il contratto stipulato con il cliente è determinante per l’entità della fornitura o del servizio.
  3. Se un ordine del cliente non si basa su un’offerta da parte nostra, siamo autorizzati ad accettare l’offerta di contratto del cliente contenuta nell’ordine entro due settimane dal ricevimento da parte nostra. Punto II.2 Le frasi 2 e 3 si applicano di conseguenza.
  4. Siamo autorizzati ad apportare modifiche ai nostri articoli di consegna, ad esempio modifiche di design o di forma, nell’ambito del progresso tecnico o di modifiche legate alla produzione, a condizione che tali modifiche siano ragionevoli per il nostro cliente. Per i prodotti standardizzati si applicano le tolleranze ammesse nelle schede standard.
  5. Possiamo recedere dal contratto se i nostri fornitori non ci forniscono correttamente o puntualmente. Questo vale solo nel caso in cui non siamo responsabili della mancata consegna, in particolare se è stata conclusa una transazione di copertura congruente con il nostro fornitore. Informeremo immediatamente il cliente della mancata disponibilità della merce e rimborseremo immediatamente il corrispettivo già ricevuto.
  6. Opuscoli, materiale pubblicitario, listini prezzi o cataloghi da noi pubblicati e le informazioni in essi contenute fanno parte della qualità concordata dell’oggetto della fornitura solo se il cliente e noi lo abbiamo espressamente concordato.

 

III. documenti

  1. Possiamo discostarci da tutti i documenti messi a disposizione dei nostri clienti o allegati alle nostre offerte (ad esempio descrizioni tecniche, disegni, illustrazioni, specifiche di dimensioni e pesi) nell’ambito del progresso tecnico o della produzione, nella misura ragionevole per il cliente, a meno che non abbiamo espressamente definito le specifiche come vincolanti.
  2. Ci riserviamo i nostri diritti di proprietà, tutti i diritti d’autore e/o altri diritti di proprietà industriale su tutti i documenti messi a disposizione dei nostri clienti. Senza il nostro consenso scritto, i nostri documenti non possono essere utilizzati in altro modo, in particolare non possono essere riprodotti o resi accessibili a terzi. Su richiesta, tali documenti dovranno esserci restituiti senza indugio.

 

IV. Scadenze e date

  1. Il rispetto dei tempi di consegna da noi indicati richiede il chiarimento di tutte le questioni tecniche con il cliente. L’adempimento del nostro obbligo di consegna richiede inoltre il puntuale e corretto adempimento degli obblighi del cliente, in particolare l’effettuazione dei pagamenti concordati e, se del caso, la fornitura delle garanzie concordate. Resta riservata l’eccezione di inadempimento del contratto.
  2. In assenza di altri accordi, i termini di consegna e di esecuzione concordati decorrono dalla data della nostra conferma d’ordine scritta, ma in caso di acconti concordati non prima del ricevimento del primo acconto.
  3. Le scadenze concordate saranno adeguatamente prorogate in caso di modifica o integrazione del contratto con il nostro cliente o se il nostro cliente non adempie tempestivamente al suo obbligo di collaborazione.
  4. Il termine di consegna si considera rispettato se l’oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento o se è stata data notifica di disponibilità alla spedizione entro la scadenza del termine di consegna. Il termine di esecuzione si considera rispettato se, alla sua scadenza, la prestazione è stata eseguita e, a seconda dell’accordo, è stata comunicata la disponibilità per la messa in servizio o il collaudo.
  5. Le consegne parziali sono ammesse nella misura in cui sono ragionevoli per il cliente.
  6. Se il cliente è in ritardo con l’accettazione, possiamo richiedere un risarcimento per le spese aggiuntive sostenute (ad esempio, a causa dello stoccaggio dell’oggetto della fornitura). Se il cliente viola altri obblighi di collaborazione, possiamo richiedere il risarcimento dei danni (comprese le spese aggiuntive) da noi sostenuti a tale riguardo, a meno che il cliente non abbia colpevolmente violato l’obbligo di collaborazione. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori pretese, in particolare richieste di risarcimento danni, se il cliente è in mora contemporaneamente alla mora di accettazione.
  7. I casi di forza maggiore (circostanze ed eventi imprevisti di cui non siamo responsabili e che non avremmo potuto evitare nemmeno con la diligenza di un uomo d’affari avveduto, ad esempio vertenze sindacali presso la nostra azienda o i nostri fornitori, guerre, incendi, ostacoli ai trasporti, provvedimenti ufficiali, eventi naturali o serrate) interromperanno la consegna per la durata dell’evento più le spese sostenute. un tempo di avvio ragionevole e l’entità del loro effetto sul nostro obbligo di consegna. Questo vale anche se siamo già in ritardo con la consegna. Il verificarsi di un caso di forza maggiore verrà immediatamente comunicato al cliente. Siamo autorizzati a recedere dal contratto in toto o in parte per la parte non ancora adempiuta, se la prosecuzione del contratto è per noi irragionevole a causa della durata della causa di forza maggiore, tenendo conto anche degli interessi del cliente.
  8. Se l’impedimento dura più di tre mesi, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto per quanto riguarda la parte non ancora soddisfatta.
  9. La nostra responsabilità in caso di ritardo nella consegna è disciplinata dalla Sezione IX.

 

V. Trasferimento del rischio

  1. Se non diversamente specificato nel contratto, si concorda la consegna franco fabbrica (EXW – INCOTERMS 2010).
  2. Il rischio passa al cliente al momento della spedizione dell’oggetto della fornitura, anche se vengono effettuate consegne parziali o se abbiamo assunto altre prestazioni, ad esempio la consegna e il montaggio. Se è richiesta l’accettazione, il rischio passa al cliente al momento dell’accettazione. L’accettazione dovrà essere effettuata senza indugio alla data concordata o quando avremo dichiarato di essere pronti per l’accettazione. Può essere rifiutata solo in presenza di un difetto sostanziale. Se la spedizione, il montaggio o il collaudo vengono ritardati per motivi a noi non imputabili, il rischio passa con la nostra notifica di disponibilità alla spedizione, al montaggio o al collaudo e il collaudo si considera avvenuto due settimane dopo la dichiarazione di disponibilità al collaudo.

 

VI Prezzo e pagamento

  1. In assenza di un accordo speciale, i prezzi per le consegne si intendono franco fabbrica (EXW – INCOTERMS 2010), compreso il carico in fabbrica, ma esclusi altri costi accessori quali trasporto, dogana e imballaggio. Tali costi, se sostenuti, saranno fatturati separatamente. L’imposta sulle vendite non è inclusa nei nostri prezzi; se l’imposta sulle vendite viene applicata, sarà indicata separatamente in fattura nell’importo valido il giorno della fatturazione.
  2. Se accettiamo in pagamento parti scambiate, il prezzo da noi offerto si applica solo a condizione che le parti principali possano essere riparate.
  3. In assenza di accordi speciali, il pagamento deve essere effettuato gratuitamente al nostro agente pagatore senza alcuna detrazione entro la data indicata nella fattura. L’accredito dell’importo sul nostro conto è decisivo.
  4. Le cambiali e gli assegni saranno accettati solo in conto prestazione, le cambiali solo sulla base di un accordo scritto e a condizione che siano scontate; le eventuali spese sostenute saranno a carico del cliente e diventeranno esigibili con l’accettazione della cambiale o dell’assegno.
  5. Il cliente può compensare solo se le sue contropretese sono state legalmente stabilite o sono incontestate. Ciò vale anche per la rivendicazione dei diritti di ritenzione e di rifiuto della prestazione da parte del cliente.
  6. Le nostre fatture e i nostri estratti conto si considerano accettati, a meno che il cliente non si opponga per iscritto alla fattura o all’estratto conto entro sei settimane dal ricevimento. Richiameremo specificamente l’attenzione del cliente su questa conseguenza nella fattura o nell’estratto conto.
  7. In caso di dubbi fondati sulla solvibilità del cliente al momento o dopo la stipula del contratto, in particolare in caso di ritardi nei pagamenti o di pignoramenti o altre misure di esecuzione forzata nei confronti del cliente, possiamo, con riserva di ulteriori rivendicazioni legali, revocare i termini di pagamento concessi e rendere immediatamente esigibili i nostri crediti. Inoltre, potremmo richiedere un pagamento anticipato o la costituzione di una garanzia per ulteriori consegne o servizi.

 

VII Conservazione del titolo

  1. Ci riserviamo la proprietà degli oggetti da noi consegnati e/o installati (merce soggetta a riserva di proprietà) fino al completo pagamento di tutti i crediti che ci derivano dal rapporto commerciale con i nostri clienti, ora e in futuro, indipendentemente dai motivi legali. L’inclusione di singoli crediti in un conto corrente e il raggiungimento di un saldo non influiscono sulla riserva di proprietà; in questo caso, la riserva si riferisce al saldo riconosciuto o effettivo. Il pagamento sarà considerato effettuato solo al ricevimento del controvalore da parte nostra o sul nostro conto bancario. La riserva di proprietà non si rinnova per gli articoli se, dopo l’acquisizione della proprietà da parte del cliente, sorgono nuove pretese nei suoi confronti derivanti dal rapporto commerciale.
  2. Qualsiasi lavorazione o trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà sarà effettuata dal cliente esclusivamente per nostro conto, senza che ciò comporti alcuna responsabilità per noi. Se il cliente combina o mescola la merce soggetta a riserva di proprietà con altra merce non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore totale del nuovo articolo e il valore della fattura della merce soggetta a riserva di proprietà (IVA inclusa). Anche il nuovo articolo risultante dalla lavorazione sarà considerato merce riservata ai sensi delle presenti disposizioni. Se la combinazione o la miscelazione viene effettuata in modo tale che l’oggetto del cliente debba essere considerato l’oggetto principale, si intende che il cliente ci cede fin d’ora la comproprietà pro quota. Accettiamo il trasferimento. Il cliente dovrà custodire gratuitamente la nostra proprietà esclusiva o co-proprietà.
  3. Il cliente ha il diritto di rivendere la merce con riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale; ciò non si applica se nel corso della vendita è stato concordato che il credito del cliente nei confronti del terzo si estingue per compensazione. A titolo di garanzia, il cliente ci cede tutti i crediti (compresi tutti i crediti di saldo derivanti da un conto corrente, anche dopo la cessazione) per un importo pari all’importo finale della fattura (IVA inclusa) del nostro credito a cui ha diritto nei confronti dei suoi clienti o di terzi dalla rivendita o da qualsiasi altro motivo legale. La cessione è indipendente dal fatto che la merce riservata sia venduta senza o dopo la lavorazione. Accettiamo l’incarico. Il cliente rimane autorizzato a riscuotere questi crediti anche dopo la cessione. La nostra autorità di riscuotere i crediti rimane inalterata. Ci impegniamo
    tuttavia, di non riscuotere i crediti finché il cliente non adempie ai suoi obblighi di pagamento con i proventi incassati e non cade in mora. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che il cliente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, in particolare l’indirizzo del debitore, ci consegni i documenti pertinenti e comunichi ai debitori la cessione.
  4. L’autorizzazione ai sensi della clausola 3 di cui sopra non comprende la cessione o la costituzione in pegno della merce soggetta a riserva di proprietà o degli oggetti da essa prodotti a titolo di garanzia senza il nostro consenso. La stipula di contratti di finanziamento (ad es. leasing) che prevedono il trasferimento dei nostri diritti riservati richiede il nostro preventivo consenso scritto, a meno che il contratto non obblighi l’istituto finanziatore a versare direttamente a noi la quota di prezzo di acquisto a noi dovuta.
  5. Il nostro cliente ha l’obbligo di mantenere la merce soggetta a riserva di proprietà in condizioni adeguate, di immagazzinarla e di contrassegnarla come nostra proprietà. In caso di sequestri o altri interventi da parte di terzi, il cliente deve informarci immediatamente per iscritto. Anche i pagamenti dei crediti a noi ceduti devono essere tenuti separati dagli altri beni del cliente e devono esserci restituiti senza indugio.
  6. Il cliente si fa carico di tutte le spese precontenziose e giudiziarie che devono essere sostenute per revocare un sequestro o un altro accesso da parte di terzi alla merce soggetta a riserva e per recuperarla, nella misura in cui non possono essere riscosse da terzi. Se in base alla presente clausola VII. siamo autorizzati a far valere i crediti a noi ceduti, il cliente ci rimborserà le spese precontenziose e giudiziarie necessarie.
  7. Su richiesta del cliente, trasferiamo al cliente la proprietà della merce sottoposta a riserva di proprietà e i crediti a noi ceduti a nostra discrezione (back), nella misura in cui il loro valore netto di realizzo superi di oltre il 10% il valore nominale dei crediti a noi spettanti nei confronti del cliente nel suo complesso.

 

VIII. Denuncia di vizi e correzione dei vizi

  1. I reclami e i diritti del cliente dovuti a difetti (di seguito denominati anche “reclami per difetti”) presuppongono che il cliente abbia debitamente adempiuto ai propri obblighi di ispezione e notifica dei difetti ai sensi del § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB). Il cliente deve notificare per iscritto i difetti evidenti subito dopo la loro scoperta, ma non oltre otto giorni di calendario dal ricevimento della fornitura o del servizio; i difetti nascosti devono essere notificati per iscritto entro otto giorni di calendario dalla loro scoperta. Il difetto deve essere notificato a noi in forma verificabile.
  2. Non saremo responsabili di eventuali danni o deterioramenti derivanti dall’uso continuato dell’oggetto della fornitura o del servizio pur essendo a conoscenza di un difetto. Siamo responsabili per i difetti riconoscibili al momento dell’accettazione solo nella misura in cui sono elencati nel protocollo di accettazione.Siamo responsabili per i difetti riconoscibili al momento dell’accettazione solo nella misura in cui sono elencati nel protocollo di accettazione.
  3. Il cliente deve darci immediatamente la possibilità di controllare i difetti e osservare le nostre istruzioni per limitare i costi e i danni. Nel caso di prodotti di terzi, abbiamo il diritto – nella misura in cui ciò sia ragionevole per il cliente – di cedere al cliente i nostri diritti per vizi che ci spettano nei confronti del fornitore del prodotto di terzi in ragione dell’adempimento. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza operativa e per evitare danni sproporzionati o se siamo in ritardo con l’eliminazione dei difetti, il cliente ha il diritto di eliminare il difetto da solo o di farlo eliminare da terzi e di richiedere a noi il rimborso dei costi necessari. In tal caso, dobbiamo comunque informarci immediatamente. Non rispondiamo delle conseguenze di una rettifica o di un’altra modifica impropria dell’oggetto della fornitura da parte del cliente o di terzi.
  4. Se l’oggetto della fornitura presenta un vizio, in deroga al § 439, comma 1, lettera a). 1 BGB (Codice civile tedesco), avremo il diritto di scegliere tra l’eliminazione del difetto e la consegna di un nuovo articolo privo di difetti.
  5. Se la prestazione complementare non riesce, il cliente ha il diritto di chiedere il ritiro o la riduzione a sua discrezione. Il cliente può richiedere il risarcimento dei danni in sostituzione dell’adempimento solo dopo che l’adempimento successivo è fallito, a meno che la richiesta di un adempimento successivo non sia dispensabile per legge. L’adempimento successivo sarà considerato fallito se due tentativi di rimediare al difetto lamentato non hanno portato a un oggetto di fornitura privo di difetti a tale riguardo o non sono stati effettuati entro un periodo di tempo ragionevole.
  6. Il cliente ha diritti di rivalsa previsti dalla legge solo se non ha stipulato accordi con il proprio cliente che vadano oltre le rivendicazioni e i diritti previsti dalla legge in materia di difetti.
  7. Il cliente può trattenere i pagamenti solo in misura ragionevolmente proporzionale ai difetti riscontrati.
  8. Se il difetto è dovuto a una nostra colpa, il cliente può richiedere il risarcimento dei danni solo in base ai requisiti aggiuntivi della sezione IX.

 

IX. Responsabilità

  1. La nostra responsabilità per i danni, indipendentemente dai motivi legali, in particolare anche per impossibilità, ritardo nella consegna, violazione degli obblighi durante le trattative contrattuali o per fatto illecito, è limitata ai sensi della presente sezione IX.
  2. Siamo responsabili senza limitazioni, se del caso, ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, in caso di occultamento fraudolento di un difetto, per danni derivanti da lesioni alla vita, all’incolumità fisica o alla salute, in caso di dolo o in caso di assunzione di una garanzia. In caso di negligenza grave, saremo responsabili solo nella misura del danno prevedibile all’inizio del contratto e tipico del contratto stesso.
  3. In caso di violazione solo lievemente colposa di diritti o obblighi materiali derivanti dal contenuto e dallo scopo del contratto, la nostra responsabilità sarà inoltre limitata al danno prevedibile all’inizio del contratto e tipico del contratto stesso.
  4. Fatti salvi i casi di cui alle precedenti clausole 2 e 3, non saremo responsabili per i danni causati da negligenza lieve.
  5. Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata sopra, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, lavoratori, personale, rappresentanti e agenti vicari.
  6. Le disposizioni di cui sopra non comportano alcuna inversione dell’onere della prova a scapito del nostro cliente.

 

X. Limitazione

  1. Il periodo di garanzia per difetti dell’oggetto della fornitura è di 1 anno. I termini di garanzia previsti dalla legge ai sensi del § 438 para. 1 n. 2 BGB e § 634a par. 1 n. 2 BGB rimangono inalterati.
  2. Altre rivendicazioni del cliente dovute a violazioni di obblighi da parte nostra, in particolare richieste di risarcimento danni o rivendicazioni derivanti da una garanzia, sono soggette a un periodo di prescrizione di un anno. Il diritto del cliente di recedere dal contratto a causa di un inadempimento di cui siamo responsabili e che non è dovuto a un difetto rimane inalterato. In deroga alla frase 1, i termini di prescrizione legale si applicano a quanto segue
    Rivendicazioni del cliente:
    a) ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, nonché per i danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica, alla salute o a diritti e obblighi essenziali previsti dal contratto,
    b) a causa di danni causati da una violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi da parte nostra o dei nostri agenti ausiliari,
    c) a causa dell’occultamento fraudolento di un difetto,
    d) per il rimborso delle spese ai sensi del § 478 comma. 2 BGB.
  3. Restano ferme le disposizioni di legge relative all’inizio del periodo di prescrizione, alla sospensione del decorso del periodo di prescrizione, alla sospensione e alla ripresa dei termini.
  4. I nostri diritti nei confronti del cliente si prescrivono in base alle disposizioni di legge.

 

XI. Foro competente, disposizioni finali

  1. Se il cliente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti o connesse al rapporto contrattuale sarà la nostra sede legale. Lo stesso vale se il cliente non ha un foro generale in Germania o trasferisce il suo domicilio o la sua residenza abituale all’estero dopo la conclusione del contratto o se il suo domicilio o la sua residenza abituale sono sconosciuti al momento dell’azione. Tuttavia, abbiamo anche il diritto di citare in giudizio il cliente presso il suo foro competente.
  2. Se non diversamente stabilito nel contratto, la nostra sede legale sarà il luogo di esecuzione di tutte le prestazioni derivanti dal contratto.
  3. Se una disposizione del contratto dovesse essere o diventare invalida o nulla, ciò non pregiudicherà la validità di tutte le altre disposizioni o accordi. La disposizione invalida o nulla sarà sostituita dalla disposizione che più si avvicina al senso economico e allo scopo della disposizione invalida o nulla in modo giuridicamente efficace. La disposizione di cui sopra si applica, mutatis mutandis, in caso di lacune normative. Qualora singole clausole di questi termini e condizioni siano o diventino inefficaci, il § 306 para. 1 e 2 BGB.
  4. L’acquirente non è autorizzato a trasferire a terzi il contratto o parti di esso o i crediti nei nostri confronti a cui ha diritto senza il nostro previo consenso esplicito. Il § 354a HGB non viene toccato da questa disposizione.
  5. Nessuna azione da parte nostra, se non un’espressa rinuncia scritta, costituirà una rinuncia a qualsiasi diritto di cui disponiamo ai sensi del Contratto, delle presenti Condizioni o della legge. Qualsiasi ritardo nell’esercizio dei nostri diritti non sarà inoltre considerato una rinuncia al diritto in questione. Una singola rinuncia a un diritto non sarà considerata una rinuncia a tale diritto in qualsiasi altra occasione.
  6. Il seguente avviso si applica solo ai consumatori: non siamo disposti né obbligati a partecipare a procedure di risoluzione delle controversie davanti a un collegio arbitrale dei consumatori.